Persa/Ritrovata
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06/09/2010 -
Torna, ma scappa via da casa ancora: la separazione è con addebito
Separazione con addebito per la moglie che prima si riconcilia con il marito ma poi abbandona la casa familiare per andare a convivere con il cognato.
Ai fini della configurabilità dell’inadempimento ai doveri coniugali è richiesta la sussistenza di un nesso causale tra la violazione riscontrata e la fine del rapporto fra i partner: in particolare bisogna dimostrare che la seconda sia riferibile in modo esclusivo alla prima. Lo precisa la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 16873/10.
Il caso
La relazione extraconiugale della donna – spiega il “Palazzaccio” – era stata la causa della sua scelta di abbandonare la casa familiare e quindi di interrompere la prosecuzione della convivenza.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale – osservano gli “ermellini” ricordando la giurisprudenza di legittimità in materia – determinando di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra la relazione extraconiugale e la crisi della coppia.
Tutto ciò con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi rimessa al giudice di merito per verificare la preesistenza di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/famiglia-successioni/news/articolo/lstp/316912/
06/09/2010 -
Torna, ma scappa via da casa ancora: la separazione è con addebito
Separazione con addebito per la moglie che prima si riconcilia con il marito ma poi abbandona la casa familiare per andare a convivere con il cognato.
Ai fini della configurabilità dell’inadempimento ai doveri coniugali è richiesta la sussistenza di un nesso causale tra la violazione riscontrata e la fine del rapporto fra i partner: in particolare bisogna dimostrare che la seconda sia riferibile in modo esclusivo alla prima. Lo precisa la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 16873/10.
Il caso
La relazione extraconiugale della donna – spiega il “Palazzaccio” – era stata la causa della sua scelta di abbandonare la casa familiare e quindi di interrompere la prosecuzione della convivenza.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale – osservano gli “ermellini” ricordando la giurisprudenza di legittimità in materia – determinando di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra la relazione extraconiugale e la crisi della coppia.
Tutto ciò con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi rimessa al giudice di merito per verificare la preesistenza di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/famiglia-successioni/news/articolo/lstp/316912/