Scuasa tanto, ma la legge almeno la hai letta, o lo dici così "per il sentito dire" filtrato magari dai medici? Chiedo, non è polemica.
Comunque, copio incollo gli artt.4 e 5 della 194, che non a caso parlano di "interruzione VOLONTARIA della gravidanza", così eliminiamo qualche dubbio:
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro iprimi novanta giorni, ladonnache accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, ilparto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisicao psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizionieconomiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto ilconcepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, sirivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, letteraa), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria aciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire inecessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmentequando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivatadall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salutedella gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove ladonna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donnae della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni deiproblemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero allainterruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoidiritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento attoa sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante lagravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gliaccertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertàdella donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove ladonna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donnae della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esitodegli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiederel'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugliinterventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori ele strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medicodi fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgentel'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestantel'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sediautorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medicodel consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, difronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla basedelle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento,firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenutarichiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i settegiorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione dellagravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma,presso una delle sedi autorizzate
Il medico è un supporto (al pari eventualmente del compagno), ma nulla fa equivocare, nel testo della legge, che la DECISIONE di abortire nei primi tre mesi possa essere nelle mani di altri, che non sia la donna.
Da questo (cioè dal dato normativo) bisogna partire. Se falsiamo questa base di partenza, non andiamo lontani da quelle che sono, alla fine, basi ampiamente "filtrate" dalle proprie opinioni.
La ratio della legge è lo stato di necessità della gestante. La formulazione è annacquatissima (la ratio sopravvive in forma larvale nella dizione "accertamentti sanitari necessari"), ma sempre di stato di necessità si tratta, altrimenti non si vede perchè mai la donna dovrebbe rivolgersi ai medici per ottenere il documento/permesso indispensabile per abortire: se la decisione fosse completamente autonoma e arbitraria, non ce ne sarebbe nessun motivo. Chi volesse abortire si rivolgerebbe al medico, e tranne il caso in cui l'intervento presentasse pericoli per lei, il medico praticherebbe l'aborto senza alcun bisogno di documenti e permessi, esattamente come quando si richiede una prestazione medica qualsiasi, per esempio un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti.
Poi è evidente nella formulazione della legge che si tratta, nei fatti, di uno stato di necessità autocertificato. Uno stato di necessità autocertificato è logicamente contraddittorio, e si traduce, in pratica, in una decisione arbitraria del soggetto.
Chiarisco: uno stato di necessità autocertificato è logicamente contraddittorio perchè lo stato di necessità si invoca quando una persona commette un atto normalmente punito dalla legge, come un furto o un omicidio, e chiede di essere prosciolto non perchè il fatto non costituisca reato, ma perchè ha agito "in stato di necessità". Esempio: muoio di fame, rubo un prosciutto, non sono punibile perchè ho agito "in stato di necessità". Naufrago, mi aggrappo con un altra persona a un relitto che può tenere a galla uno solo di noi, do una botta in testa al mio compagno e lo faccio annegare, chiedo di essere prosciolto perchè ho agito "in stato di necessità". In entrambi i casi, dovrò dimostrare al giudice che davvero morivo di fame, e davvero il relitto poteva sostenere una persona sola. Se gli presento una autocertificazione il giudice mi spedisce in galera.
La ragione di questo trucco tipicamente democristiano è semplice: che qualora si dicesse chiaramente e formalmente "la donna ha il diritto di abortire a suo arbitrio", ne conseguirebbero logicamente o l'una o l'altra di due cose piuttosto serie: a) si afferma esplicitamente e formalmente nel giure che il feto NON è una persona, e dunque se ne può disporre a proprio piacimento b) oppure, se si concede che il feto E' una persona, si afferma esplicitamente e formalmente che un privato cittadino ha il diritto di uccidere un'altra persona, a suo arbitrio. Entrambe le possibilità aprono porte logiche inquietanti, e dunque, per salvare capra e cavoli, cioè per concedere nei fatti alle donne il diritto di abortire a proprio arbitrio , e negarlo nel principio, il legislatore ha preso la classica via del "si fa ma non si dice".
L'ha fatto così bene che oggi tutti pensano che la donna "ha il diritto di scegliere" di abortire; mentre in realtà ne ha solo il potere, che è una cosa diversa, a meno che non si pensi che "might makes right".