E ci credo! E' una cosa che in qualsiasi altro campo (meno coinvolgente emotivamente) è considerato gravissimo, sono reati e in campo militare porta alla fucilazione.
Solo chi ha tradito è indulgente per sè, ma chiunque l'abbia subito l'ha vissuto (guarda un po') come un tradimento.



A me pare che sia il reato di diserzione in tempo di guerra che comporti la fucilazione.
Mi pare che esistano due codici uno in tempo di guerra e uno in tempo di pace.
Ma un militare deve avere obbedienza pronta e rispettosa agli ordini ricevuti.
L'alto tradimento è essenzialmente un reato di tipo politico che si verifica quando il Capo dello Stato rivela segreti, specialmente di natura militare, a potenze nemiche.
Nell'ordinamento giuridico italiano, lo si trova citato anche come gravissimo reato che può essere compiuto da un militare all'art. 77 del Codice Penale Militare in tempo di pace.
Titolo I - Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo I
DEL TRADIMENTO.
Art. 77. Alto tradimento. (1)
Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, numero 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.
E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 1956, n. 167.
Art. 78. Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata.
E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:
il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;
il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.
Art. 79. Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica. (1)
Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 1956, n. 167.
Art. 80. Offesa al Capo del Governo. (1)
(1) Abrogato dall'art. 5 L. 23 marzo 1956, n. 167.
Art. 81. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate dello Stato. (1)
Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 30 luglio 1957, n. 655.
Art. 82. Vilipendio alla nazione italiana.
Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.
Art. 83. Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato.
II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.
Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
Art. 84. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.
Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Art. 85. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.
Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte (1) con degradazione.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le forze armate. (2)