Il reato di diffamazione
Secondo la Corte di Cassazione la diffamazione è un reato istantaneo che riguarda la diffusione e comunicazione,
a più persone, di notizie lesive della reputazione di qualcuno. Ciò che dunque si è voluto tutelare, istituendo questa fattispecie delittuosa, è stato l'interesse dello stato all'integrità morale della persona ed alla sua reputazione, intesa come stima diffusa nell'ambiente sociale ed altrui opinione sul suo onore e decoro.
Giuseppe Giarletta, nella sua tesi
La diffamazione, art. 595 e segg. c.p., ci fornisce alcune nozioni in relazione a questa materia, con riferimento, soprattutto, alle ultime pronunce della Suprema Corte.
DOMANDE E RISPOSTE / DIRITTO PENALE Ingiuria, diffamazione, calunnia Commette il reato di
ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro
di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.
Commette invece il reato di
diffamazione (art. 595 c.p.)
chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di
calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.
