Barebow
Utente di lunga data
Il caso Tortora (iniziato con l'arresto il 17 giugno 1983) si colloca in un'epoca d'oro per il potere delle correnti, in un CSM strutturalmente diverso da quello che conosciamo oggi dopo le riforme degli anni '90 e del 2022.Certamente, però evitava che magistrati totalmente incapaci potessero essere scelti soltanto in base all'appartenenza a consorterie politicizzate, veri e propri partiti politici travestiti da sindacati.
All'epoca, il CSM era il terreno di scontro tra una magistratura che stava scoprendo il suo protagonismo civile e un sistema politico ancora molto influente.
1. La composizione numerica (Legge del 1958)
Ai tempi del processo a Enzo Tortora, il CSM era regolato dalla legge istitutiva del 1958 (modificata nel 1975). Era composto da 33 membri:
3 membri di diritto: Il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Primo Presidente della Cassazione e il Procuratore Generale presso la Cassazione.
20 membri "togati": Magistrati eletti dai loro colleghi.
10 membri "laici": Professori o avvocati eletti dal Parlamento in seduta comune.
Nota di contesto: Il rapporto era di 2/3 togati e 1/3 laici, una proporzione che garantiva ai magistrati un'autonomia quasi totale, ma che prestava il fianco al fenomeno del "correntismo".
2. Il peso delle Correnti (1983-1987)
In quegli anni, le correnti non erano solo gruppi di pensiero, ma veri e propri centri di potere che decidevano le carriere (promozioni e trasferimenti). La suddivisione interna era molto marcata:
Magistratura Indipendente (MI): La corrente conservatrice, allora molto forte, che privilegiava l'ordine e il rispetto delle gerarchie.
Unità per la Costituzione (Unicost): Il gruppo di "centro", moderato, che faceva da ago della bilancia.
Magistratura Democratica (MD): All'epoca nel pieno della sua spinta ideologica, molto critica verso il "potere costituito" ma spesso accusata di eccessivo attivismo giudiziario.
3. Il ruolo del CSM nel caso Tortora
Il CSM dell'epoca fu aspramente criticato per come gestì i magistrati del caso Tortora (i PM Di Pietro e Di Persia, e il giudice istruttore Giorgio Fontana). Ecco perché:
Mancata vigilanza: Nonostante le palesi falle nell'inchiesta (basata solo su pentiti non riscontrati), il CSM non intervenne tempestivamente per censurare l'operato dei magistrati napoletani.
La "solidarietà di corpo": Prevalse una logica di protezione della categoria. Anche quando Tortora fu assolto trionfalmente in Appello (1986), il CSM non prese provvedimenti disciplinari significativi contro chi aveva condotto l'accusa.
Le carriere: Molti dei magistrati coinvolti nel "più grande errore giudiziario della storia italiana" videro le loro carriere proseguire regolarmente, grazie anche alle dinamiche di spartizione correntizia all'interno del Consiglio.
Differenze chiave con oggi
Se confrontiamo quel CSM con quello attuale:
Valutazioni di professionalità: All'epoca erano quasi automatiche (si veniva promossi per anzianità); oggi sono (teoricamente) molto più rigorose.
Responsabilità civile: Il caso Tortora portò al Referendum del 1987, dove gli italiani votarono in massa per la responsabilità civile dei magistrati, segnando la fine di quell'epoca di "impunità" percepita.